Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13-3-1998

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 novembre 1997, n. 513.
Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione,
l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti
informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia;

E m a n a
il seguente regolamento:

Capo I
Principi generali
Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
a) per documento informatico, la rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
b) per firma digitale, il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia,
una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la
chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza
e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici;
c) per sistema di validazione, il sistema informatico e
crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di
verificarne la validita';
d) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una
privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi
nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti
informatici;
e) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto
titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento
informatico o si decifra il documento informatico in precedenza
cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica;
f) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si
verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal
titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti
informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;
g) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici
utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano
metodi di verifica dell'identita' personale basati su specifiche
caratteristiche fisiche dell'utente;
h) per certificazione, il risultato della procedura informatica,
applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di
validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza
biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa
appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di
validita' della predetta chiave ed il termine di scadenza del
relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;
i) per validazione temporale, il risultato della procedura
informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o piu' documenti
informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;
l) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa
fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti
informatici;
m) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua
la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo
pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi
dei certificati sospesi e revocati;
n) per revoca del certificato, l'operazione con cui il
certificatore annulla la validita' del certificato da un dato
momento, non retroattivo, in poi;
o) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il
certificatore sospende la validita' del certificato per un
determinato periodo di tempo;
p) per validita' del certificato, l'efficacia, e l'opponibilita' al
titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
q) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi
compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.

Art. 2.
Documento informatico

1. Il documento informatico da chiunque formato, l'archiviazione su
supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono
validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle
disposizioni del presente regolamento.

Art. 3.
Requisiti del documento informatico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, sentita l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione sono fissate le regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti
informatici.
2. Le regole tecniche indicate al comma 1 sono adeguate alle
esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, con decorrenza almeno biennale a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' dettate le misure
tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrita',
la disponibilita' e la riservatezza delle informazioni contenute nel
documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di
chiavi biometriche.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.

Art. 4.
Forma scritta

1. Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal
presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma
scritta.
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla
loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.
Efficacia probatoria del documento informatico

1. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'articolo 10, ha efficacia di scrittura privata ai sensi
dell'articolo 2702 del codice civile.
2. Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal
presente regolamento ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo
2712 del codice civile e soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli
2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga
disposizione legislativa o regolamentare.

Art. 6.
Copie di atti e documenti

1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico,
anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni
del presente regolamento.
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti
pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti
e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena
efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se
ad essi e' apposta o associata la firma digitale di colui che li
spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente
regolamento.
3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in
origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico,
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono
tratte se la loro conformita' all'originale e' autenticata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con
dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata con le
modalita' indicate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui
al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale
formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di
legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti
previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti
gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le
procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai
sensi dell'articolo 3.

Art. 7.
Deposito della chiave privata

1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche puo' ottenere il
deposito in forma segreta della chiave privata presso un notaio o
altro pubblico depositario autorizzato.
2. La chiave privata di cui si richiede il deposito puo' essere
registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del
depositante e dev'essere consegnata racchiusa in un involucro
sigillato in modo che le informazioni non possano essere lette,
conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.
3. Le modalita' del deposito sono regolate dalle disposizioni
dell'articolo 605 del codice civile, in quanto applicabili.

Art. 8.
Certificazione

1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di
cifratura con gli effetti di cui all'articolo 2 deve munirsi di una
idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la
procedura di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo
non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento
iniziale della loro validita', sono consultabili in forma telematica.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, le attivita' di
certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base
di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attivita', in apposito
elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e
aggiornato a cura dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati nel
decreto di cui all'articolo 3:
a) forma di societa' per azioni e capitale sociale non inferiore a
quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attivita' bancaria,
se soggetti privati;
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti
preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilita' richiesti
ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso banche;
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili
tecnici del certificatore e il personale addetto all'attivita' di
certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente
regolamento e le regole tecniche di cui all'articolo 3;
d) qualita' dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla
base di standard riconosciuti a livello internazionale.
4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 puo' essere
svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o
autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti.

Art. 9.
Obblighi dell'utente e del certificatore

1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o
della firma digitale, e' tenuto ad adottare tutte le misure
organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore e' tenuto a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della
certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le
caratteristiche fissate con il decreto di cui all'articolo 3;
c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del
terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di
altri titoli relativi all'attivita' professionale o a cariche
rivestite;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 3;
e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla
procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per
accedervi;
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei
dati personali emanate ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del
certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo
dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso
della chiave, di provvedimento dell'autorita', di acquisizione della
conoscenza di cause limitative della capacita' del titolare, di
sospetti abusi o falsificazioni;
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione
della coppia di chiavi asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all'Autorita' per l'informatica
nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di
almeno sei mesi, della cessazione dell'attivita' e della conseguente
rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o
del suo annullamento.

Capo II
Firma digitale

Art. 10.
Firma digitale

1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti
informatici, nonche' al duplicato o copia di essi, puo' essere
apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma
digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento
informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e
documenti in forma scritta su supporto cartaceo.
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo
soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o
associata.
4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una
chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti
scaduta di validita' ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera
del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.
5. L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave
revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La
revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento
della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la
sospensione, non dimostri che essa era gia' a conoscenza di tutte le
parti interessate.
6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni
fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli,
punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare, nei modi e
con le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo 3, gli
elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del
soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa e'
pubblicata per la consultazione.

Art. 11.
Contratti stipulati con strumenti informatici
o per via telematica

1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via
telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le
disposizioni del presente regolamento sono validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni
previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.

Art. 12.
Trasmissione del documento

1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende
inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di
un documento informatico, redatto in conformita' alle disposizioni
del presente regolamento e alle regole tecniche di cui all'articolo
3, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica,
con modalita' che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla
notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

Art. 13.
Segretezza della corrispondenza
trasmessa per via telematica

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica
di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non
possono prendere cognizione della corrispondenza telematica,
duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo
informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o
sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi
per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro
natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere
rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente regolamento, gli atti, i dati e i
documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti
del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di
proprieta' del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al
destinatario.

Art. 14.
Pagamenti informatici

1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati,
pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati e'
effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di cui
all'articolo 3.

Art. 15.
Libri e scritture

1. I libri, i repertori e le scritture, di cui sia obbligatoria la
tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in
conformita' alle disposizioni del presente regolamento e secondo le
regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 3.

Art.16.
Firma digitale autenticata

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice
civile, la firma digitale, la cui apposizione e' autenticata dal
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma
digitale e' stata apposta in sua presenza dal titolare, previo
accertamento della sua identita' personale, della validita' della
chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde
alla volonta' della parte e non e' in contrasto con l'ordinamento
giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo comma, numero 1 , della
legge 16 febbraio 1913, n. 89.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico
ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione
di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato
altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il
pubblico ufficiale puo' allegare copia informatica autenticata
dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 6 del presente
regolamento.
5. Ai fini e per gli effetti dell'articolo 3, comma 11, della legge
15 maggio 1997, n. 127, si considera apposta in presenza del
dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento
informatico presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento per via
telematica o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione
sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma
digitale e la validazione temporale a norma del presente regolamento.

Art. 17.
Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con
riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla
conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi
pubbliche di competenza.
2. Col decreto di cui all'articolo 3 sono disciplinate le modalita'
di formazione, di pubblicita', di conservazione, certificazione e di
utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla
pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente
in conformita' alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso
delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti
giuridici.
4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente
riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate e
pubblicate a cura del Ministro di grazia e giustizia o suoi delegati.

Art. 18.
Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono
informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su
diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti
dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attivita' di produzione,
immissione, archiviazione, riproduzione e trasmissione di dati,
documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e
telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi
sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i
dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha
effettuato l'operazione.
3. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite
dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione,
d'intesa con l'amministrazione degli archivi di Stato e, per il
materiale classificato, con le Amministrazioni della difesa,
dell'interno e delle finanze, rispettivamente competenti.

Art. 19.
Sottoscrizione dei documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni

1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
la firma autografa, o la sottoscrizione comunque prevista, e'
sostituita dalla firma digitale, in conformita' alle norme del
presente regolamento.
2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di
legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e
marchi comunque previsti.

Capo III
Norme di attuazione

Art. 20.
Sviluppo dei sistemi informativi
delle pubbliche amministrazioni

1. Entro il 31 marzo 1998 le pubbliche amministrazioni adottano un
piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione
delle disposizioni del presente regolamento e secondo le norme
tecniche definite dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono, entro cinque anni, a
partire dal 1 gennaio 1998, a realizzare o revisionare sistemi
informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di
produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati,
documenti, procedimenti ed atti in conformita' alle disposizioni del
presente regolamento ed alle disposizioni di cui alle leggi 31
dicembre 1996, numeri 675 e 676.
3. Entro il 31 dicembre 1998, le pubbliche amministrazioni valutano
in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto
informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia
opportuna od obbligatoria la conservazione e provvedono alla
predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi
cartacei con archivi informatici.

Art. 21.
Gestione informatica del flusso documentale

1. Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni
dispongono per la tenuta del protocollo amministrativo e per la
gestione dei documenti con procedura informatica al fine di
consentire il reperimento immediato, la disponibilita' degli atti
archiviati e l'accesso ai documenti amministrativi per via telematica
tra pubbliche amministrazioni e tra queste ed i soggetti privati
aventi diritto.

Art. 22.
Formulari, moduli e questionari

1. Entro il 31 dicembre 1998 le pubbliche amministrazioni
provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica
moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge per
l'interscambio dei dati nell'ambito della rete unitaria e con i
soggetti privati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 novembre 1997

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica e gli affari
regionali
Flick, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 22, come deliberato
dalla sezione del controllo nell'adunanza del 5 marzo 1998

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note al preambolo:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara
lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari".
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 2, della legge
n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
"2. Gli atti, dati e documenti formati dalla
pubblica amministrazione e dai privati con strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle
medesime forme, nonche' la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le
modalita' di applicazione del presente comma sono
stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i
privati, con specifici regolamenti da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica, per l'acquisizione del parere delle
competenti commissioni".
- Il decreto legislativo n. 39/1993 reca: "Norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1,
lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge n.
675/1996 (Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali):
"Art. 15 (Sicurezza dei dati). - 1. I dati personali
oggetto di trattamento devono essere custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e
preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati
stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento
non consentito o non conforme alle finalita' della
raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via
preventiva sono individuate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono
adeguate, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e successivamente con
cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti
emanati con le modalita' di cui al medesimo comma 2, in
relazione all'evoluzione tecnica del settore e
all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), sono
stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri con l'osservanza delle norme che regolano la
materia".
Nota all'art. 5:
- Si riportano i testi degli articoli 2702, 2712, 2214
e seguenti del codice civile:
"Art. 2702 (Efficacia della scrittura privata). - La
scrittura privata fa piena prova, fino a querela di
falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha
sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura e'
prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa
e' legalmente considerata come riconosciuta".
"Art. 2712 (Riproduzioni meccaniche). - Le
riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le
registrazioni fotografiche e, in genere, ogni altra
rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano
piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se
colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la
conformita' ai fatti o alle cose medesime".
"Art. 2214 (Libri obbligatori e altre scritture
contabili). - L'imprenditore che esercita un'attivita
commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli
inventari.
Deve altresi' tenere le altre scritture che siano
richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e
conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali
delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute,
nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle
fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano
ai piccoli imprenditori".
"Art. 2215 (Libro giornale e libro degli inventari). -
Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di
essere messi in uso, devono essere numerati
progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio
dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio
secondo le disposizioni delle leggi speciali.
L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare
nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li
compongono".
"Art. 2216 (Contenuto del libro giornale). - Il libro
giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni
relative all'esercizio dell'impresa.
"Art. 2217 (Redazione dell'inventario). -
L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio
dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve
contenere l'indicazione e la valutazione delle attivita'
e delle passivita' relative all'impresa nonche' delle
attivita' e delle passivita' dell'imprenditore
estranee alla medesima.
L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto
dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con
evidenza e verita' gli utili conseguiti o le perdite
subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve
attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle
societa' per azioni, in quanto applicabili.
L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore
entro tre mesi dal termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette".
"Art. 2218 (Bollatura facoltativa). - L'imprenditore
puo' far bollare nei modi indicati nell'art. 2215 gli
altri libri da lui tenuti".
"Art. 2219 (Tenuta della contabilita'). - Tutte le
scritture devono essere tenute secondo le norme di
un'ordinata contabilita' senza spazi in bianco, senza
interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si
possono fare abrasioni e, se e' necessaria
qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le
parole cancellate siano leggibili".
"Art. 2220 (Conservazione delle scritture
contabili). - Le scritture devono essere conservate
per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.
Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le
lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture,
delle lettere e dei telegrammi spediti.
Le scritture e i documenti di cui al presente
articolo possono essere conservati sotto forma di
registrazioni su supporti di immagini, sempre che le
registrazioni corrispondano ai documenti e possano in
ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a
disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti".
"Art. 2221 (Fallimento e concordato preventivo). - Gli
imprenditori che esercitano un'attivita' commerciale,
esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono
soggetti in caso di insolvenza alle procedure del
fallimento e del concordato preventivo salve le
disposizioni delle leggi speciali".
Nota all'art. 6:
- Si riportano i testi degli articoli 2714 e 2715
del codice civile:
"Art. 2714 (Copie di atti pubblici). - Le copie di
atti pubblici spedite nelle forme prescritte da
depositari pubblici autorizzati fanno fede come
l'originale.
La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici
originali, spedite da depositari pubblici di esse, a cio'
autorizzati".
"Art. 2715 (Copie di scritture private originali
depositate). - Le copie delle scritture private
depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici
depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della
scrittura originale da cui sono estratte".
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 605 del codice civile:
"Art. 605 (Formalita' del testamento segreto). - La
carta su cui sono stese le disposizioni o quella che
serve da involto deve essere sigillata con impronta, in
guisa che il testamento non si possa aprire ne'
estrarre senza rottura o alterazione.
Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna
personalmente al notaio la carta cosi' sigillata, o lo fa
sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e
dei testimoni, e dichiara che in questa carta e' contenuto
il suo testamento. Il testatore, se e' muto o sordomuto,
deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei
testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver
letto il testamento, se questo e' stato scritto da altri.
Sulla carta in cui dal testatore e' scritto o
involto il testamento, o su un ulteriore involto
predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si
scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il
fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il
numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei
testimoni a tutte le formalita'.
L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai
testimoni e dal notaio.
Se il testatore non puo', per qualunque impedimento,
sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che
e' stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto
cio' deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri
atti".
Nota all'art. 9:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 15 della gia'
citata legge n. 675/1996 vedi nota all'art. 3.
Nota all'art. 11:
- Il decreto legislativo n. 50/1992 reca:
"Attuazione della direttiva n. 85/577/CEE in materia di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali".
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 2703 del codice civile.
"Art. 2703 (Sottoscrizione autenticata). - Si ha per
riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio
o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte
del pubblico ufficiale che la sottoscrizione e' stata
apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve
previamente accertare l'identita' della persona che
sottoscrive".
- Si riporta il testo dell'art. 28, primo comma, della
legge n. 89/1913 (Ordinamento del notariato e degli
archivi notarili):
"Il notaro non puo' ricevere atti:
1 se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o
manifestamente contrari al buon costume o all'ordine
pubblico;
2 se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi
parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed
in linea collaterale, fino al terzo grado inclusivamente,
ancorche' v'intervengano come procuratori, tutori od
amministratori;
3 se contengano disposizioni che interessino lui stesso,
la moglie sua, o alcuno dei suoi parenti od affini nei
gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia
procuratore per l'atto, da stipularsi, salvo che la
disposizione si trovi in testamento segreto non scritto
dal notaro, o da persona in questo numero menzionata,
ed a lui consegnato sigillato dal testatore".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 11, della
legge n. 127/1997 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
"11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente
addetto, di istanze da produrre agli organi della
amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di
pubblici servizi, non e' soggetta ad autenticazione".
Note all'art. 20:
- La legge n. 675/1996 reca: "Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali".
- La legge n. 676/1996 reca: "Delega al Governo in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali".