La legge n.59 del 15.03.1997, art.15, comma 2 (conosciuta come "Bassanini"), ha sancito che l'archiviazione, la trasmissione e la riproduzione degli atti, dati e documenti sono valide e rilevanti a tutti gli effetti di legge quando sono gestite nel rispetto dei criteri, delle modalità e dei regolamenti appositamente emanati.
Il Regolamento attuativo pubblicato sulla G.U. n.60 del 13.03.98 dispone, tra l'altro, alcuni adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni (P.A.):

ART. 20 - Sviluppo dei sistemi informativi nelle Pubbliche Amministrazioni
1. Entro il 31.03.1998 le P.A. adottano un piano di sviluppo dei sitemi informativi ... ;
2. Le P.A. provvedono, entro 5 anni, a partire dal 1 gennaio 1998, a realizzare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione e utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti e atti in conformità alle disposizioni ... ;
3. Entro il 31.12.1998 le P.A. valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e gli atti cartacei dei quali sia opportuna ed obbligatoria la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici;

ART. 21 - Gestione informatica del flusso documentale
1. Entro il 31.12.1998 le P.A. dispongono per la tenuta del protocollo amministrativo per la gestione dei documenti con procedura informatica al fine di consentire il reperimento immediato, la disponibilità degli atti archiviati e l'accesso ai documenti amministrativi per via telematica tra le P.A. e tra queste e i soggetti aventi diritto;

ART 22 - Formulari, moduli e questionari
1. Entro il 31.12.1998 le P.A. provvedono a definire e rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge per l'interscambio dei dati nell'ambito della rete unitaria e con soggetti privati aventi diritto.